Le opportunità della gig economy attirano spesso anche chi si definisce “disoccupato” e gode dell’indennità NASpI .
Ma la convivenza tra sussidio di disoccupazione e lavoro temporaneo è possibile? Scopriamolo insieme.

La gig economy è spesso, e sempre di più, la fonte di reddito unica dei lavoratori che vi partecipano. Eppure, le sue opportunità attirano anche soggetti che si definiscono disoccupati e che dunque non considerano i propri “lavoretti”, mediati dalle piattaforme digitali, come una vera e propria occupazione.

Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione DeBenedetti/Inps, rientrano in questa categoria, nel 2018, oltre 109mila persone, ovvero il 18,6% del totale dei gig workers. Da quale contesto provengono i tali “disoccupati”? Osservando la distribuzione anagrafica, si trovano agli estremi: si tratta dei soggetti più giovani e al tempo stesso dei più anziani del campione. Circa il 30% dei lavoratori nella Gig economy fra i 18 e i 24 anni, infatti, si definisce disoccupato, mentre nella fascia 50-64 anni la percentuale sale oltre il 35%.

Nel primo caso, è assai probabile che si tratti di giovani studenti che lavorano poche ore nel tempo libero; nel secondo, invece, si può ipotizzare che la gig economy sia considerata un limbo nel quale si è piombati dopo la perdita dell’occupazione. Un modo per reinserirsi, almeno in parte, nel mondo del lavoro.

In questa fase di recupero, il lavoratore licenziato potrebbe trovarsi di fronte a dei dubbi sul mantenimento del proprio sussidio di disoccupazione, la Naspi. La durata di questa indennità, di importo decrescente nel tempo, può arrivare fino a 24 mesi.

Purtroppo, non è raro che per approfittare di questo ammortizzatore sociale, il lavoratore avvii una nuova attività lavorativa in nero, continuando a percepire il sussidio finché può. Se si lavora nella Gig economy, invece, la Naspi è di norma compatibile e può essere cumulata con questi redditi; anche se non per intero e con precisi vincoli.

Nel dettaglio, il gig worker che eserciti la sua professione tramite contratti d’opera (lavoro autonomo occasionale), può continuare a godere della Naspi nei casi in cui non percepisca oltre 5.000 euro all’anno e risulti esente dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.


“Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo, o dalla data di presentazione della domanda di Naspi se l’attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa”,

scrive l’istituto di previdenza.

In altre parole, è obbligatorio comunicare una stima dei guadagni previsti tramite l’attività autonoma: l’assegno della Naspi si adegua sulla base di questa dichiarazione. L’indennità di disoccupazione, infatti, si riduce di un importo pari all’80% dei redditi presunti inoltrati all’Inps. Infine, è obbligatorio, pena la restituzione del sussidio, comunicare i redditi effettivamente percepiti all’Inps tramite un’autocertificazione da inoltrare entro il 31 marzo dell’anno successivo.

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A conti fatti, la coesistenza fra gig economy e Naspi non dà grossi benefici. Se si prevede, ad esempio un guadagno mensile di 400 euro e si riceve una Naspi di 1.000 euro, la nuova indennità sarà pari a 680 euro (cioè ridotta dell’80% del reddito da lavoro autonomo). In tal modo, si passerà da un reddito mensile di 1.000 a uno di 1.080 euro, comprensivo dei 400 euro ottenuti lavorando e dei 680 relativi all’indennità Naspi. Per maggiori dettagli, rimandiamo alla circolare Inps del 23 novembre 2017, n. 174.

Il discorso è analogo per i lavoratori occasionali retribuiti tramite i nuovi voucher (PrestO, Libretti famiglia). Per questa categoria già vige un tetto annuo di 5.000 euro.

Un’ultima fattispecie che ci sembra importante ricordare riguarda il lavoro intermittente, o a chiamata. In questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, il sussidio viene sospeso fino a sei mesi. Se il contratto prevede l’obbligo di risposta e l’indennità di disponibilità, la Naspi è sospesa per tutti i sei mesi; in caso contrario, il sussidio viene trattenuto solo nei giorni in cui si è effettivamente lavorato.
Se il contratto a chiamata (intermittente) viene prorogato oltre i sei mesi è prevista la decadenza dell’indennità di disoccupazione.