Lavorare di tanto in tanto, magari a fianco del proprio percorso di studio, potrebbe fruttare una somma interessante. Sorge così il dubbio: “Dovrò presentare la dichiarazione dei redditi?”.

In alcuni casi, essa è effettivamente un obbligo; in altri, invece, è un’opzione conveniente; in altri ancora, infine, la questione può essere ignorata nel perfetto rispetto della legge.

1- Quando presentare la dichiarazione

Consideriamo, nel più tipico esempio della gig economy, il caso di un soggetto i cui unici redditi nel corso dell’anno siano stati prodotti da lavoro autonomo occasionale, ovvero tramite contratto d’opera.

Si tratta, in breve, delle prestazioni occasionali fornite senza vincolo di subordinazione e disciplinate dall’articolo 2222 del codice civile. In questo caso la dichiarazione dei redditi diviene obbligatoria solo se vengono superati i 4.800 euro di reddito nel corso dell’anno solare. Chiarito questo primo punto occorre, tuttavia, fare una distinzione.

Se le prestazioni hanno coinvolto solo committenti non titolari di partita Iva, presentare in via opzionale la dichiarazione dei redditi non avrebbe alcuna utilità.
Diverso è, invece, il caso in cui i committenti siano aziende o comunque sostituti d’imposta.

Le prestazioni, qui, sono soggette alla ritenuta d’acconto, ovvero a un prelievo fiscale anticipato e obbligatorio. Nel caso dei soggetti che nell’arco dell’anno non percepiranno oltre 4.800 euro, esso non risulterà dovuto. La dichiarazione dei redditi, allora, diventa l’occasione per recuperare le ritenute d’acconto (pari al 20% dei compensi lordi percepiti) sotto forma di credito verso il fisco.

2 – Come presentare la dichiarazione

Dipende dal contesto del lavoratore. Nella nostra ipotesi, quella di un soggetto privo di un altro rapporto di lavoro dipendente (né pensionato), la comunicazione da presentare è il Modello dei redditi per le persone fisiche.

La sezione da compilare sarà quella relativa agli “altri redditi” (RL), laddove al rigo RL15 vanno indicati i compensi lordi e all’RL20 le ritenute d’acconto subite. Queste ultime potranno essere individuate dal dichiarante facendo riferimento alle Certificazioni uniche ricevute dai committenti (titolari di partita Iva) presso i quali ha lavorato.

Se le prestazioni occasionali rappresentano un’attività affiancata ad un altro lavoro dipendente o alla pensione, la dichiarazione dovrà avvenire nel modello 730, nella sezione “redditi diversi”.

3 – Libretti famiglia e contratti PrestO

Un breve cenno, in conclusione, per quanto attiene ai redditi percepiti tramite i “nuovi voucher”: i Libretti famiglia e i contratti PrestO. Questa categoria di lavoro occasionale si distingue per la possibilità del vincolo di subordinazione che non si può instaurare tramite contratto d’opera (oltre che per una miriade di vincoli e limitazioni che in questa sede non ci interessano). Per le somme percepite tramite questi contratti vige l’esenzione fiscale: tali redditi, pertanto, non sono oggetto di dichiarazione.